Cosa fa
"I Consigli di classe costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi" (C.M. 19/09/1984 n. 274).
Premesso che le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell'art. 5 del T.U. n. 297/1994, il Consiglio di classe:
1) formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alle iniziative di sperimentazione, integrazione e sostegno;
2) esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
3) agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni;
4) promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali e coinvolge i genitori nel processo di orientamento degli alunni (D.I. 9 agosto 1999 n. 323);
5) formulazione di un parere al Collegio dei docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie nonché in merito alle proposte di adozione dei libri di testo.
Il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Il Consiglio di classe è convocato dal capo d'istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; dal computo è escluso il presidente.
Si precisa che, ferma restando la periodicità mensile delle riunioni del Consiglio, il Dirigente scolastico può convocare il Consiglio stesso tutte le volte in cui ricorrono motivi di particolare gravità ed urgenza.
Organizzazione e contatti
Composizione
Il Consiglio di classe nelle scuole secondarie di primo grado è costituito dal dirigente scolastico di ogni singola classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe medesima.
I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art. 315 del T.U. n. 297/1994) e partecipano alle operazioni di valutazione per tutti gli alunni della classe (e non soltanto nei riguardi dei soli alunni handicappati).
Partecipano alle riunioni del Consiglio di classe anche i docenti delle attività opzionali e facoltative.
Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Alle riunioni del Consiglio può, inoltre, partecipare (qualora non ne faccia già parte) un rappresentante dei genitori degli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi membri della Comunità Europea (art. 5 del T.U. n. 297/1994).
Il Consiglio di classe dura in carico un anno.
Presidente, segretario e coordinatore
Il Consiglio di classe è presieduto dal capo d'istituto oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico ad un docente membro del Consiglio stesso.
Il coordinamento tra le attività dei docenti può essere affidato dal dirigente scolastico ad un docente membro del Consiglio.
Al riguardo si precisa che:
a) le funzioni di presidente e di segretario sono autonome e non possono pertanto essere esercitate congiuntamente da un solo componente del Consiglio di classe
b) il coordinamento tra le attività dei docenti può essere effettuato dallo stesso presidente del Consiglio di classe ovvero affidato ad un docente (coordinatore) o al segretario (che in questo caso assolve alle funzioni di segretario ed al lavoro di coordinamento)